non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (cpv. 1 n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (cpv. 1 n. 2); l’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati (cpv. 2); la curatela è istituita su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio (cpv.