{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-231_2014-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116884&nX40_KEY=4921735&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9cd32515b80f3495009cf841283a4286"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 30.07.2014 9.2013.231"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione curatela di rappresentanza per l'amministrazione, violazioni procedurali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:01", "Checksum": "92ef85ed8fc242156ad32cf6360be266", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 30.07.2014 9.2013.231\nRegesto:\nIstituzione curatela di rappresentanza per l'amministrazione, violazioni procedurali\n\n\n7. Nella fattispecie in esame nel carteggio dell'Autorità di protezione di __________ non figura alcun rapporto medico, i rapporti agli atti sono stati prodotti in sede di reclamo dall'interessata medesima e quello del 1° ottobre 2013 riporta che il medico ha \"in cura la paziente in epigrafe dal 2008. Durante la sua degenza dal [recte] 13.10. al 17.10.2011 la Signora è stata sottoposta a un test neuropsicologico che si è mostrato nei limiti della norma (Copia allegata). Attualmente lo stato d'intendere e volere della paziente rappresenta una situazione simile a quanto riscontrato durante la degenza del 2011, prendendo anche in considerazione l'avanzare dell'età\".\nTale certificato è piuttosto vago circa lo stato di RE 1, difatti indica genericamente una similitudine con il 2011, lasciando supporre che vi siano stati dei cambiamenti nel frattempo.\nNella propria decisione l'Autorità di protezione non menziona le condizioni della curatelata a livello medico e psichico.\nÈ pur vero che - agli occhi di autorità e persone avvezze a situazioni di difficoltà gestionale, come nel caso delle autorità di protezione e della scrivente Camera - certi comportamenti di RE 1 lasciano trasparire un disagio: in particolare per le difficoltà evidenziate nel gestirsi, nel conferire procure, nel revocarle e nell'istruire e sorvegliare i mandatari (cfr. DTF 134 III 385, cons. 4.2; CommFam rotection de l'adulte/Meier, art. 390 CC no. 24), nel diffidare da promesse di vincite, nello spendere oltre trentamila franchi in 15 giorni per fantomatiche lotterie e conferire mandati a più legali; così come traspare pure una potenziale influenzabilità dell'interessata e possibili problemi di memoria (peraltro era già stata segnalata una difficoltà per quella visiva nel rapporto del 7 novembre 2011).\nIn merito alle censure circa la presentazione dell'inventario da parte del curatore, si osserva che il fatto che l'interessata non sappia quanto e cosa possiede è già sintomatico di una lacuna gestionale.\nTuttavia non si hanno indicazioni a livello medico e psicologico sulla durata di questo stato, sulla sua natura, così da disporre un piano d'intervento adatto alle circostanze e da determinare la causa della curatela ai sensi dell'art. 390 CC.\nQuanto appurato dall'autorità di prime cure giustifica l'adozione tempestiva di provvedimenti atti a tutelare gli interessi - in primis patrimoniali - di RE 1, ma non è sufficiente per mantenere una curatela sul lungo termine.\nL'insieme di queste mancanze a livello procedurale impone il rinvio all'Autorità inferiore per ulteriori accertamenti e per sanare le violazioni del diritto di essere sentito.\nNell'attesa l'Autorità di prime cure potrà e dovrà disporre le misure cautelari e supercautelari più opportune a protezione della sfera finanziaria ed eventualmente anche personale di RE 1.\n8. In base all'art. 401 CC quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato (cpv. 2); se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 3).\nIn base a tale disposto l'autorità ha il dovere di sondare quale sia la proposta del curatelato in merito alla persona del curatore. Se l'attenzione dell'interessato non viene attirata su questa sua facoltà, vi è una violazione del diritto di essere sentito (DTF 140 III 1, cons. 3.1.2).\n9. Nel caso concreto, come detto, non è stato tenuto un verbale dell'audizione di RE 1 e dall'istanza non risulta che le sia stata spiegata la possibilità di proporre qualcuno di suo gradimento per l'incarico di curatore.\nLa medesima rifiuta il curatore attuale e desidera \"farsi consigliare da persone di sua scelta\" (reclamo, pag. 7), ma non ha proposto nessuno per tale funzione.\nDel resto non ha neppure spiegato, perché l'avv. CUR 1 non sarebbe idoneo.\nConsiderate le varie lacune a livello procedurale, si giustifica ulteriormente il rinvio alla prima istanza, che dovrà indagare se RE 1 abbia una proposta circa la persona del curatore (DTF 140 III 1, cons. 3.2) e se si tratti di un candidato idoneo all'incarico.\n10. In virtù di quanto precede il ricorso dev'essere accolto e l'incarto retrocesso, affinché l'Autorità di protezione di __________ proceda come summenzionato.\nData la situazione non si prelevano né tassa né spese.\nPosto che l'esito finale della vertenza non è ancora determinabile - in particolare per quanto attiene alla necessità di una curatela nel lungo termine (cfr. sentenza ICCA 17.07.2013, 11.2010.110, cons. 10), ma che effettivamente vi sono state delle violazioni, che la reclamante difficilmente avrebbe potuto far valere da sé, si concedono ridotte ripetibili a quest'ultima.\n11. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio alla giurisdizione precedente per nuovo giudizio), l'impugnabilità segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF) ed in materia di protezione dei minori e degli adulti è dato ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è parzialmente accolto.\n1.1. La risoluzione n. 318 del 19 settembre 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________ è annullata e gli atti sono ritornati alla medesima autorità, affinché proceda come indicato nei considerandi.\n2. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia."}