{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-231_2014-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116884&nX40_KEY=4921735&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9cd32515b80f3495009cf841283a4286"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 30.07.2014 9.2013.231"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione curatela di rappresentanza per l'amministrazione, violazioni procedurali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:01", "Checksum": "92ef85ed8fc242156ad32cf6360be266", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 30.07.2014 9.2013.231\nRegesto:\nIstituzione curatela di rappresentanza per l'amministrazione, violazioni procedurali\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nRomeo |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l'istituzione di una curatela di rappresentanza in suo favore |\ngiudicando sul reclamo del 19 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 settembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. RE 1 è nata il __________ 1929 ad Atene, attualmente risiede presso la Residenza __________.\nB. Su segnalazione di un istituto bancario, preoccupato per la gestione da parte di RE 1 delle proprie finanze, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha sentito quest'ultima e - in data 19 settembre 2013 - ha istituito in suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio, affidando l'incarico all'avv. CUR 1, M__________ e negando l'effetto sospensivo ad un eventuale reclamo.\nIn particolare l'interessata aveva investito da tempo parecchio denaro in fantomatiche lotterie, dichiarando di aver vinto una grande somma, che tuttavia faticava ad incassare.\nC. Mediante reclamo del 19 ottobre 2013 RE 1 è insorta contro tale risoluzione, chiedendone l'annullamento e la restituzione dell'effetto sospensivo.\nLa reclamante sostiene di essere stata convinta a firmare l'accordo per la curatela, le cui reali finalità le sarebbero state sottaciute e che non avrebbe compreso. La medesima adduce che il curatore non le piace; che l'istituto bancario le avrebbe bloccato le procure, quando intendeva aiutare le figlie, di cui una appena uscita dall'ospedale e senza lavoro; che le lotterie erano intese ad aiutare degli orfani in Grecia; che curatore e Delegato comunale avrebbero tentato di spiegarle che vi erano delle truffe e che lei era disposta ad approfondire il tema, sapendo di aver speso molto; che proprio l'istituto segnalante in passato avrebbe effettuato investimenti in perdita.\nElla contesta interamente lo scritto 18 settembre 2013 redatto dal Delegato comunale, è contraria al provvedimento curatelare e alla scelta dell'avv. CUR 1.\nRE 1 sostiene che vi fosse la necessità di fare degli accertamenti, interpellando il suo medico curante, e allega un certificato, che attesterebbe una situazione normale per la sua età.\nL'interessata non avrebbe potuto ricevere la propria corrispondenza per 15 giorni e sarebbe in grado di farsi consigliare da persone di sua scelta, così come si è rivolta a degli specialisti per le proprie dichiarazioni fiscali.\nD. L'8 novembre 2013 la scrivente Camera ha respinto l'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo.\nE. Con osservazioni del 28 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha ribadito la propria decisione, chiedendo la reiezione del gravame e contestandone il contenuto.\nL'Autorità di prime cure ha rilevato che ha incaricato il Delegato comunale di sentire l'interessata; che in poco tempo quest'ultima aveva esposto il proprio patrimonio a grandi rischi e pertanto ha istituito una curatela per sostenerla nella gestione amministrativa; che nel seguito - contrariamente a quanto indicato nel reclamo - ella si è felicitata della misura con l'Autorità ed ha espresso la propria preoccupazione per l'incasso relativo alle lotterie.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\n2. Per l'art. 390 CC l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (cpv. 1 n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (cpv. 1 n. 2); l’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati (cpv. 2); la curatela è istituita su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio (cpv. 3).\nQuesto disposto prevede le condizioni\nmateriali che consentono\nl'istituzione di una curatela. Vi sono tre cause alternative: la disabilità\nmentale, la turba psichica o un analogo stato di debolezza (Meier/Lukic, Introduction\nau nouveau droit de la protection de l’adulte, ed. Schulthess, 2011, pagg. 190\nno. 398)."}