Un'eventuale trascuranza in passato circa la suddetta presentazione del conteggio non giustifica di perseverare in tale omissione. Tuttavia, considerato che in effetti in precedenza l'assenza di dettagli era stata tollerata dall'Autorità di primo grado, va concessa al curatore la possibilità di presentare, entro 30 giorni, una nota più specifica, con conseguente necessità per detta Autorità di pronunciarsi ulteriormente limitatamente a tali spese. 5. Alla luce di quanto precede il reclamo è parzialmente accolto. Data la situazione non si prelevano né tassa né spese di giustizia. 6. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.