4 vLTut), pertanto non torna applicabile; rispettivamente, non avendo quantificato il dispendio probabile (art. 17 cpv. 3 ROPMA e norma transitoria), non vi è un limite concreto nella fattispecie in esame. Questo non toglie che l'intervento del curatore va incentrato sull'interessato ed il suo benessere (cfr. Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pagg. 180-181, n. 6.6). Nella fattispecie l'autorità di primo grado aveva ammesso le attività dovute al decesso della madre del curatelato, richiamando il curatore a limitare gli interventi nell'interesse di PI 1.