In caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1); l’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2); i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato. Secondo l'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.