{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-229_2014-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116791&nX40_KEY=4921735&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "313712245c67724f833822811a4a8658"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2014 9.2013.229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo del curatore per decurtazione mercede"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:00", "Checksum": "e1736eff7f4ff8218291eaa55ad76e27", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2014 9.2013.229\nRegesto:\nReclamo del curatore per decurtazione mercede\n\n\nIn base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).\nPer l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).\nConsiderata la modifica legislativa, il 1° aprile 2013 il Consiglio di Stato ha inserito nel ROPMA una norma transitoria - con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013 - (BU n. 11 del 22 febbraio 2013, pag. 109-110) prevedente che: la remunerazione dei curatori per l’attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente (cpv. 1); per i mandati pendenti al 1° gennaio 2013 l’autorità di protezione ha tempo fino al 31 dicembre 2013 per definire con il curatore una remunerazione oraria secondo gli art. 16 e 17 (cpv. 2); fintanto che l’autorità regionale di protezione non avrà definito con il curatore una diversa indennità, sono riconosciuti fr. 40.— all’ora (cpv. 3).\n3. Nel caso concreto la richiesta del curatore di anticipo della mercede è del 25 marzo 2013 e la risposta dell'ARP dell'8 aprile 2013, probabilmente la modifica del tenore di legge - a suo tempo recente (pubblicata il 22 febbraio 2013) e con effetto retroattivo - era sfuggita a quest'ultima autorità.\nPer quanto attiene al limite di fr. 3'000.--, esso era stato abrogato dall'art. 17 ROPMA in vigore dal 1° gennaio 2013 (cfr. art. 17 cpv. 4 vLTut), pertanto non torna applicabile; rispettivamente, non avendo quantificato il dispendio probabile (art. 17 cpv. 3 ROPMA e norma transitoria), non vi è un limite concreto nella fattispecie in esame.\nQuesto non toglie che l'intervento del curatore va incentrato sull'interessato ed il suo benessere (cfr. Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pagg. 180-181, n. 6.6).\nNella fattispecie l'autorità di primo grado aveva ammesso le attività dovute al decesso della madre del curatelato, richiamando il curatore a limitare gli interventi nell'interesse di PI 1.\nÈ indubbio che la dipartita della madre abbia causato un dispendio di tempo per questioni materiali, che è stato riconosciuto dall'Autorità di protezione; tuttavia - oltre ad esse - vi sono state delle conseguenze sul piano personale del curatelato, che hanno richiesto un maggior intervento e vicinanza da parte di RE 1, così come attestato dallo psichiatra di PI 1. Il medico ha ritenuto che la presenza di RE 1 sia stata \"un elemento necessario e significativo di tutto il lavoro a favore del signor PI 1\" (scritto del 10 ottobre 2013 del dr. med. G__________).\nVa pure rilevato che al momento in cui RE 1 ha chiesto l'anticipo nella nota vi erano già le uscite col curatelato, pertanto, se l'autorità di primo grado avesse voluto impedire al curatore di effettuare interventi assistenziali, avrebbe dovuto specificarlo chiaramente e non soltanto indicargli di \"svolgere unicamente gli atti strettamente necessari alla misura istituita in favore del Sig. PI 1\".\nLe attività riguardanti l'immobile ereditato dalla madre fanno parte della gestione degli interessi - soprattutto economici - di PI 1.\nNegli atti \"necessari alla misura\" rientra il supporto fornito dal curatore, poiché agendo nell'ambito di una curatela generale è tenuto ad occuparsi anche degli aspetti personali. L'assistenza del curatore ha ottenuto l'avallo dello psichiatra dell'interessato. Non si tratta soltanto di atti meramente materiali conseguenti al decesso della madre e che l'interessato stesso era impossibilitato ad eseguire, come sembra interpretare l'autorità nella propria risposta dell'8 aprile 2014 (cfr. verbale no. 56 della risoluzione relativa allo scritto citato), ma vanno al di là di quanto colto dall'autorità ed, essendo necessari al benessere di PI 1, vanno di principio approvati e remunerati.\nPotrebbe fare eccezione la posta del 31 luglio 2013 di ben 8 ore, che appare effettivamente eccessiva, corrispondendo praticamente ad una giornata intera di lavoro a tempo pieno; ciononostante si tiene conto del fatto che il curatore non ha esposto costi per pranzi ed altre attività svolte a titolo di volontariato, con l'ausilio anche di terzi e che effettivamente avrebbero causato un maggior dispendio per l'interessato.\nAl proposito il suo impegno umano merita senz'altro elogio.\nSu questo punto il reclamo merita accoglimento.\n4. Le spese vive sono da presentare in un conteggio per approvazione in virtù dell'art. 16 cpv. 3 ROPMA.\nGli spostamenti sono stati indicati e possono essere riconosciuti, ossia fr. 245.40 per i 409 km percorsi.\nCiò che non vale invece per le spese postali, telefoniche e di fotocopiatura - che andrebbero innanzitutto cifrate separatamente (quantomeno a grandi linee, indicando almeno taluni destinatari) - e \"PC\", di cui non è dato a capire cosa intenda il curatore (utilizzo del computer, connessione internet, o altro)."}