{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-229_2014-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116791&nX40_KEY=4921735&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "313712245c67724f833822811a4a8658"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2014 9.2013.229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo del curatore per decurtazione mercede"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:00", "Checksum": "e1736eff7f4ff8218291eaa55ad76e27", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2014 9.2013.229\nRegesto:\nReclamo del curatore per decurtazione mercede\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nRomeo |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la propria mercede di curatore |\ngiudicando sul reclamo del 15 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 settembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. A far tempo dal 24 ottobre 2001 PI 1 è al beneficio di una tutela volontaria ai sensi dell'art. 372 vCC, trasformata per legge in curatela generale dal 1° gennaio 2013 e confermata dall'Autorità di protezione di __________ il 10 aprile 2013.\nIl signor RE 1 ha funto dapprima da tutore e ora da curatore.\nB. Il 25 marzo 2013 RE 1 ha chiesto all'Autorità di protezione un anticipo della mercede - per la sua attività tra il 9 gennaio e il 20 marzo 2013 - a causa del dispendio dovuto al decesso della madre del curatelato.\nC. L'8 aprile 2013 l'autorità menzionata ha accolto la richiesta del curatore, avvisandolo tuttavia di svolgere gli atti strettamente necessari alla curatela a favore di PI 1 e che aveva già superato le ore che di regola sono riconosciute sull'arco di un anno.\nD. Il 16 agosto 2013 RE 1 ha presentato la propria nota mercede, esponendo un onorario di fr. 3'000.-- per 75 ore, 409 km, spese (telefoniche, postali, PC, fotocopie, parcheggio) per complessivi fr. 16.-- per il periodo tra il 21 marzo e il 12 agosto 2013.\nE. Nella propria decisione del 19 settembre 2013 l'Autorità di protezione di __________ ha riconosciuto fr. 1'620.-- e fr. 58.20 per spese di trasferta e fr. 16.-- per spese vive, considerando che il curatore non avesse tenuto conto delle indicazioni fornitegli l'8 aprile 2013, che egli abbia esposto il tempo per passeggiate e ripetuti incontri coll'interessato, che non possono essere riconosciuti nell'ambito delle mansioni del curatore, e che le spese non possono essere rimborsate in assenza dei giustificativi.\nF. Con reclamo del 15 ottobre 2013 RE 1 impugna la decisione menzionata e contesta di aver disatteso le indicazioni dell'8 aprile 2013. In sintesi egli fa valere che il proprio intervento e la propria presenza fossero dovuti al decesso della madre dell'interessato e al suo benessere, ciò che sarebbe comprovato dallo scritto dello psichiatra del medesimo. Inoltre sostiene di avere effettuato prestazioni (anche con l'aiuto benevolo di altre persone) e spese a beneficio di quest'ultimo senza chiederne il rimborso. Il reclamante evidenzia gli sforzi intrapresi per la vendita dell'immobile, per evitare ulteriori costi (per la vendita, il trasloco, le pulizie, legali, ecc.). Rileva inoltre che: la sostanza del curatelato permette di far fronte al dispendio richiesto per fornirgli maggiore assistenza; in precedenza non gli sono stati chiesti i giustificativi per le spese, ma che esse gli erano state riconosciute; egli si è messo a disposizione per ulteriori informazioni, tuttavia non è stato interpellato per ragguagli, ciò che contrasterebbe col diritto di essere sentito.\nRE 1 chiede alla scrivente Camera di adottare la decisione che ritiene più giusta e all'autorità di primo grado di informarlo su ciò che può fare o meno come curatore.\nG. Mediante atto del 24 ottobre 2013 l'Autorità di protezione di __________ ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di ricorso.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\n2. Giusta l'art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessa-to. In caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1); l’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2); i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.\nSecondo l'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC."}