per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato (cpv. 2); che l'Autorità di protezione è tenuta ad approfondire e a pronunciarsi sulla proposta della nomina di un curatore formulata da un interessato, pena la violazione del diritto di essere sentito per diniego di giustizia formale; la persona interessata può far valere la sua proposta sia in occasione della prima nomina, sia in sede di modifica del curatore (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC N. 1); che il rifiuto della proposta di un curatore fatta da un interessato deve essere motivato (DTF del 5.10.2000, inc. 5P.332/2000);