che l'incapacità di RE 1 di gestire da sola i propri affari amministrativi risulta in modo palese dagli atti, ossia in particolare dagli estratti attestanti numerose esecuzioni che erano pendenti prima dell'intervento della curatrice (cfr. estratti Ufficio Esecuzioni del 31.10.2011 e 11.01.2012); che secondo l'art. 400 cpv. 1 CC l'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, diponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi conpiti;