{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-224_2013-12-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115771&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "adb9b2cbc506932488275084a0c48f90"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.12.2013 9.2013.224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio:\r- nel caso in esame l'amministrazione concerne l'intero reddito e patrimonio dell'interessato, senza privazione dell'esercizio dei diritti civili;\r- proposta di un curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:35", "Checksum": "0afe763fc07a9415a13d29092dd96024", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.12.2013 9.2013.224\nRegesto:\nCuratela di rappresentanza con gestione del patrimonio:\r- nel caso in esame l'amministrazione concerne l'intero reddito e patrimonio dell'interessato, senza privazione dell'esercizio dei diritti civili;\r- proposta di un curatore\n\n|\nassistito dalla segretaria |\nTamagni |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l'istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio |\ngiudicando sul reclamo del 7/9 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 settembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e\nin diritto\nche con istanza 19 luglio 2011 la signora RE 1 (1927) ha chiesto alla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) di istituire a suo favore una curatela volontaria, a motivo del collocamento in Casa per Anziani del marito D__________ G__________ (1927);\nche con decisione 9 settembre 2011 la Commissione tutoria regionale __________ ha istituito una curatela volontaria ex art. 394 vCC in favore dell'interessata, nominando quale curatrice la signora M__________ M__________, che già era curatrice del marito gestendone gli aspetti amministrativi e finanziari, segnatamente in relazione all'appartamento posseduto dai due coniugi in comproprietà;\nche in data 27 novembre 2012 P__________ G__________, figlio di RE 1, ha chiesto la revoca del mandato di curatrice a M__________ M__________, richiesta alla quale R__________ G__________, l'altro figlio della reclamante, aveva già manifestato di opporsi il 20 novembre 2012, per il timore che P__________ e sua moglie plagiassero sua madre;\nche con scritto 24 novembre 2012 RE 1 ha pure postulato la sostituzione della curatrice M__________ M__________ e la nomina del signor F__________ E__________ quale “curatore amministrativo dei suoi interessi”;\nche il 18 dicembre 2012 M__________ M__________ ha chiesto di essere dimessa dal ruolo di curatrice di RE 1, vista la situazione che si è venuta “a creare con la famiglia P__________”;\nche con scritto 13 marzo 2013 P__________ G__________ ha chiesto nuovamente la sostituzione della curatrice M__________ M__________;\nche D__________ G__________, marito di RE 1, è deceduto il 21 aprile 2013;\nche con decisione 9 settembre 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – subentrata alla Commissione tutoria a far tempo dal 1° gennaio 2013 – ha: revocato la curatrice M__________ M__________ con effetto al 31 agosto 2013; istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio (la totalità dei redditi e della sostanza) ex art. 394 e 395 CC; nominato quale curatore l'avv. CUR 1, L__________ con i compiti indicati dal dispositivo n. 2 della decisione; previsto per il curatore il riconoscimento di un onorario orario di fr. 180.– oltre alle spese;\nche, con reclamo 7/9 ottobre 2013, RE 1 è insorta contro la decisione sopra menzionata dell'Autorità di protezione, sostenendo di essere stata “plagiata” dalla “vecchia CTR __________ in particolare dalla ex curatrice amministrativa M__________ M__________” o perlomeno vittima delle medesime e di non essere d'accordo di farsi gestire il suo “disbrigo amministrativo a fr. 180.– l'ora”, come pure di essere “capace di gestire la sua contabilità da sola e/o insieme” al signor F__________ E__________;\nche l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8];\nche, a norma dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3);\nche, secondo l'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio;\nche nel caso in esame l'amministrazione concerne l'intero reddito e patrimonio dell'interessata, senza privazione dell'esercizio dei diritti civili;\nche le doglianze della reclamante di essere stata plagiata dall'allora Commissione tutoria regionale __________ e dalla curatrice M__________ M__________, o di essere loro vittima, non trovano alcuna conferma negli atti e sono di conseguenza del tutto fuori luogo;\nche l'intervento di polizia a cui accenna la reclamante come lesivo e atto di plagio, appariva in vero necessario a sua tutela, come evidenziato dal rapporto della Polizia M__________ datato 1° marzo 2013;"}