50.- mensili. Le norme cantonali prevedono la possibilità che la mercede del curatore sia corrisposta dall’Autorità di protezione, a titolo di anticipo, nel caso in cui il debitore non vi faccia fronte. L’autorità deve allora provvedere al suo recupero in un secondo tempo presso il minorenne o presso chi lo deve mantenere. Ciò è quanto avvenuto nella fattispecie. Ora, anche nel caso in cui il debitore dimostri l’impossibilità di sostenere la spesa, tali costi non rimangono a carico dell’Autorità di protezione ma vanno posti a carico del comune di domicilio (riservato il diritto di recuperare la somma entro 10 anni).