ICCA 11.2007.95 del 6 luglio 2007; inc. ICCA 11.2005.70 del 14 giugno 2005). La reclamante non contesta tale principio ma pretende di poter essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria, come nella procedura relativa alla successione dinnanzi al Pretore. Dall’esame degli atti non emerge tuttavia che per i figli tale richiesta sia stata formulata presso l’Autorità di protezione o in Pretura. Ne discende che una tale ipotesi non entra in discussione in questa procedura, non trattandosi di un diniego di ammissione all’assistenza giudiziaria e non potendo questo Tribunale decidere una tale ammissione in modo retroattivo e d’ufficio.