Giusta l’art. 3 cpv. 3 RPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità di protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata. 3. Nel caso in esame la reclamante contesta esclusivamente di non essere in grado di farsi carico della mercede del curatore, il cui ammontare non è comunque in alcun modo posto in discussione. Ai sensi delle norme legali sopra indicate, la mercede spettante all’avv. CURA 1 deve essere posta a carico di RE 1, in virtù del suo obbligo di mantenimento, confermato a più riprese dalla giurisprudenza (cfr. ad es. inc. ICCA 11.2007.95 del 6 luglio 2007;