{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-220_2014-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116209&nX40_KEY=4711094&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "699ffbca49f8d0666f0fb3c25f442c20"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["9.2013.220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.05.2014 9.2013.220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzione spesa misura di protezione per minori - indigenza dei genitori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:32:21", "Checksum": "477f686f80bef5a7edd1b3bdad505d9b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.05.2014 9.2013.220\nRegesto:\nAssunzione spesa misura di protezione per minori - indigenza dei genitori\n\n\n4. La reclamante insiste nel sostenere che la sua situazione economica sarebbe tanto difficile da non permetterle di far fronte a un pagamento rateale di fr. 50.- mensili.\nLe norme cantonali prevedono la possibilità che la mercede del curatore sia corrisposta dall’Autorità di protezione, a titolo di anticipo, nel caso in cui il debitore non vi faccia fronte. L’autorità deve allora provvedere al suo recupero in un secondo tempo presso il minorenne o presso chi lo deve mantenere. Ciò è quanto avvenuto nella fattispecie. Ora, anche nel caso in cui il debitore dimostri l’impossibilità di sostenere la spesa, tali costi non rimangono a carico dell’Autorità di protezione ma vanno posti a carico del comune di domicilio (riservato il diritto di recuperare la somma entro 10 anni). Ciò che è auspicabile in questa procedura, rilevata l’indigenza dei minori e della reclamante. Per quest’ultima infatti va tenuta in considerazione la documentazione già prodotta alla Pretura del Distretto di __________, mentre per i figli risulta che essi siano agli studi e percepiscano esclusivamente una rendita per orfani, non avendo ereditato alcuna sostanza dal defunto padre. Va infine evidenziato che l’Autorità di protezione, nelle proprie osservazioni, a giustificazione della scelta di porre a carico della madre le spese di curatela, ha precisato esclusivamente che essa vivrebbe nella casa del convivente, acquistata di recente, unitamente ai figli avuti dal defunto V__________ T__________ e ad altri due figli avuti dal convivente. Giustificazione che non appare sufficiente per non tener conto della sua situazione economica, illustrata nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria avallato dal comune di __________.\n5. In concreto, visto quanto sopra, il reclamo va accolto e la decisione 28 agosto 2013 dell’Autorità di protezione va modificata come indicato in precedenza. Viste le circostanze del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:\n“1. La nota d’onorario del 14 maggio 2013 ammontante a\nfr. 1'523.55 è approvata.\nLa stessa viene anticipata dalla nostra Autorità di protezione. Rilevata l’indigenza dei minori PI 1 e PI 2 e della madre RE 1, la nota d’onorario verrà posta a carico del comune di domicilio dei minori in virtù dell’art. 3 cpv. 3 RTut”.\nPer il resto, la sentenza impugnata rimane invariata.\n2. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}