{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-220_2014-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116209&nX40_KEY=4921745&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "699ffbca49f8d0666f0fb3c25f442c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.05.2014 9.2013.220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzione spesa misura di protezione per minori - indigenza dei genitori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:24:12", "Checksum": "d29950805b79c060cce4b842d93fda4d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.05.2014 9.2013.220\nRegesto:\nAssunzione spesa misura di protezione per minori - indigenza dei genitori\n\n\nDall’esame degli atti non emerge tuttavia che per i figli tale richiesta sia stata formulata presso l’Autorità di protezione o in Pretura. Ne discende che una tale ipotesi non entra in discussione in questa procedura, non trattandosi di un diniego di ammissione all’assistenza giudiziaria e non potendo questo Tribunale decidere una tale ammissione in modo retroattivo e d’ufficio. Un’eventuale concessione dell’assistenza giudiziaria non può quindi entrare in considerazione, dipendendo da una relativa istanza tempestivamente presentata all’inizio della procedura.\n4. La reclamante insiste nel sostenere che la sua situazione economica sarebbe tanto difficile da non permetterle di far fronte a un pagamento rateale di fr. 50.- mensili.\nLe norme cantonali prevedono la possibilità che la mercede del curatore sia corrisposta dall’Autorità di protezione, a titolo di anticipo, nel caso in cui il debitore non vi faccia fronte. L’autorità deve allora provvedere al suo recupero in un secondo tempo presso il minorenne o presso chi lo deve mantenere. Ciò è quanto avvenuto nella fattispecie. Ora, anche nel caso in cui il debitore dimostri l’impossibilità di sostenere la spesa, tali costi non rimangono a carico dell’Autorità di protezione ma vanno posti a carico del comune di domicilio (riservato il diritto di recuperare la somma entro 10 anni). Ciò che è auspicabile in questa procedura, rilevata l’indigenza dei minori e della reclamante. Per quest’ultima infatti va tenuta in considerazione la documentazione già prodotta alla Pretura del Distretto di __________, mentre per i figli risulta che essi siano agli studi e percepiscano esclusivamente una rendita per orfani, non avendo ereditato alcuna sostanza dal defunto padre. Va infine evidenziato che l’Autorità di protezione, nelle proprie osservazioni, a giustificazione della scelta di porre a carico della madre le spese di curatela, ha precisato esclusivamente che essa vivrebbe nella casa del convivente, acquistata di recente, unitamente ai figli avuti dal defunto V__________ T__________ e ad altri due figli avuti dal convivente. Giustificazione che non appare sufficiente per non tener conto della sua situazione economica, illustrata nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria avallato dal comune di __________.\n5. In concreto, visto quanto sopra, il reclamo va accolto e la decisione 28 agosto 2013 dell’Autorità di protezione va modificata come indicato in precedenza. Viste le circostanze del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:\n“1. La nota d’onorario del 14 maggio 2013 ammontante a\nfr. 1'523.55 è approvata.\nLa stessa viene anticipata dalla nostra Autorità di protezione. Rilevata l’indigenza dei minori PI 1 e PI 2 e della madre RE 1, la nota d’onorario verrà posta a carico del comune di domicilio dei minori in virtù dell’art. 3 cpv. 3 RTut”.\nPer il resto, la sentenza impugnata rimane invariata.\n2. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia.\n3. Notificazione:\n|\n|\n-\n|\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}