{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-220_2014-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116209&nX40_KEY=4921745&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "699ffbca49f8d0666f0fb3c25f442c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.05.2014 9.2013.220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzione spesa misura di protezione per minori - indigenza dei genitori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:24:12", "Checksum": "d29950805b79c060cce4b842d93fda4d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.05.2014 9.2013.220\nRegesto:\nAssunzione spesa misura di protezione per minori - indigenza dei genitori\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’assunzione delle spese relative alla misura di protezione a favore dei figli |\ngiudicando sul reclamo del 23 settembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 agosto 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________, in seguito Autorità di protezione;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Con decisione 17 settembre 2012 l’allora Commissione tutoria regionale __________ ha istituito una curatela ad hoc a favore dei minori PI 2 e PI 1, nominando l’avv. CURA 1 in veste di curatore per rappresentarli nelle pratiche di successione del defunto padre V__________ T__________.\nB. Il 14 maggio 2013 il curatore ha presentato la sua nota d’onorario. Tramite decisione 28 agosto 2013, l’Autorità di protezione ha approvato la nota d’onorario del curatore per fr. 1'523.55, anticipandone il pagamento e ponendo a carico di RE 1, madre dei minori, il rimborso in rate mensili di fr. 50.00.\nC. Con reclamo 23 settembre 2013, RE 1 ha indicato di non essere in grado di far fronte all’importo deciso dall’Autorità di protezione, nemmeno a rate. Essa ha precisato che la Pretura di __________ ha accolto il patrocinio gratuito. Ha pertanto chiesto per quale motivo non lo abbia fatto anche l’Autorità di protezione.\nD. Tramite osservazioni 17 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha preso atto del reclamo presentato da RE 1 ed ha precisato che a suo avviso la situazione finanziaria della stessa permetterebbe di far fronte al pagamento rateale della mercede, vivendo ella in una casa di proprietà del padre dei suoi altri due figli.\nE. In seguito alle suddette osservazioni, con scritto 22 ottobre 2013 la reclamante ha precisato che nella casa in cui risiede paga regolarmente l’affitto al proprietario, padre di due dei suoi figli, ai quali la casa è intestata e che nulla hanno a che vedere con l’eredità degli altri due figli.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\n2. Conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota 2461; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC).\nSono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, e per le misure prese a loro tutela.\nSecondo l’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dall’autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno (a), presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione (b) oppure trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (c; cpv. 3).\nGiusta l’art. 3 cpv. 3 RPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità di protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.\n3. Nel caso in esame la reclamante contesta esclusivamente di non essere in grado di farsi carico della mercede del curatore, il cui ammontare non è comunque in alcun modo posto in discussione.\nAi sensi delle norme legali sopra indicate, la mercede spettante all’avv. CURA 1 deve essere posta a carico di RE 1, in virtù del suo obbligo di mantenimento, confermato a più riprese dalla giurisprudenza (cfr. ad es. inc. ICCA 11.2007.95 del 6 luglio 2007; inc. ICCA 11.2005.70 del 14 giugno 2005). La reclamante non contesta tale principio ma pretende di poter essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria, come nella procedura relativa alla successione dinnanzi al Pretore."}