5.5 Va ricordato che, limitatamente al blocco del conto cointestato, a seguito della presente decisione la procedura si trova “rimandata” allo stadio in cui si trovava prima dell’emanazione della decisione cautelare annullata, vale a dire quello in cui la misura supercautelare era ancora in vigore. L’annullamento della decisione cautelare fa infatti “rinascere” la misura supercautelare che tutelava il conto cointestato (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1). L'Autorità di protezione va di conseguenza invitata a sentire senza indugio la reclamante RE 1 e a pronunciarsi nuovamente sulla necessità o meno di mantenere il blocco del conto cointestato. 6. Tasse e spese seguono la soccombenza (cfr.