Il suo nominativo non è indicato tra le persone alle quali le citate risoluzioni sono state intimate. Nelle osservazioni del 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione non ha speso neppure una parola in merito a una simile omissione. La modalità di procedere adottata dall'Autorità di protezione configura una palese violazione del diritto di essere sentita di RE 1. Di conseguenza il reclamo va accolto e la risoluzione impugnata deve essere annullata, limitatamente al blocco del conto intestato alla reclamante e alla sorella (n. 62__________ presso la Banca dello Stato del Canton Ticino, agenzia di __________).