Nel settore della protezione del minore e dell’adulto, l'art. 445 cpv. 2 CC esplicita per altro in modo chiaro il diritto di essere sentito delle persone interessate dai provvedimenti adottati in via supercautelare inaudita parte, facendo obbligo all'autorità di protezione di dare alle medesime l'opportunità di presentare osservazioni (art. 445 cpv. 2 CC, seconda frase, prima parte). L'Autorità è poi tenuta a prendere in seguito una nuova decisione (cautelare) (art. 445 cpv. 2 CC, seconda frase, seconda parte). Per quanto qui concerne, l’Autorità di protezione non ha dato ad RE 1 la possibilità di esprimersi sul blocco del conto bancario di cui risulta cointestataria.