Auer/Marti, Balser Kommentar Erwachsenenschutz, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 445 CC n.6 segg). 5.3 Con il reclamo in esame RE 1 insorge, come detto, avverso la risoluzione del 22 luglio 2013 (n. 468) dell’Autorità di protezione che conferma la precedente del 27 giugno 2013 (n. 409). A mente della stessa l’Autorità non avrebbe potuto prendere una simile misura, lesiva peraltro del proprio diritto di essere sentita. Con la misura supercautelare del 27 giugno 2013 l’Autorità di protezione aveva ordinato il blocco dei conti dei coniugi PI 1 PI 2 (uno intestato a PI 1, il secondo a PI 2 ed il terzo a quest’ultima e alla reclamante).