La nozione di provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art. 386 cpv. 1 vCC), tutte le misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario (per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC). Ulteriori condizioni sono l’urgenza della misura e la prognosi favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti, Balser Kommentar Erwachsenenschutz, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 445 CC n.6 segg). 5.3