Quindi non siamo in presenza di una negligenza grossolana (DTF 138 I 49) che farebbe ricadere a carico del patrocinatore il mancato rispetto del termine di reclamo fissato dalla legge. Va pertanto riconosciuta la tempestività del reclamo inoltrato nel termine 30 giorni erroneamente indicato dall’Autorità di protezione. 5.2 Giusta l’art. 445 CC l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv.