Nel caso in esame, l’Autorità di protezione, oltre ad aver indicato erroneamente 30 giorni nei rimedi giuridici, ha definito la risoluzione come decisione “di merito” e non già cautelare, come rettamente avrebbe dovuto fare. La qualifica della decisione n. 468 del 22 luglio 2013 è confusa. In simili circostanze l’PR 1 è stato tratto in inganno dall'inadeguata denominazione della risoluzione in esame. Quindi non siamo in presenza di una negligenza grossolana (DTF 138 I 49) che farebbe ricadere a carico del patrocinatore il mancato rispetto del termine di reclamo fissato dalla legge.