sopra consid. 4.7) è stata annullata la nomina del curatore autorizzato a “sbloccare e gestire personalmente i conti bancari intestati ai signori PI 1 PI 2” (disp. 4 risoluzione del 5 agosto 2013) la precedente decisione cautelare del 22 luglio 2013 continua ad esplicare i suoi effetti (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1 in fine). Il reclamo in oggetto – diversamente da quanto parrebbe sostenere la reclamante (reclamo pag. 8 verso l'alto) - non è di conseguenza privo d'oggetto. Giusta l’art. 445 cpv. 3 CC il termine di ricorso per impugnare una decisione cautelare è di 10 giorni.