del 27 giugno 2013 (n. 409) e all’audizione di PI 1 e PI 2 del 10 luglio 2013. Questo risulta anche dalla risoluzione ora impugnata che precisa che “gli elementi raccolti in occasione del citato incontro e l’istruttoria esperita sono sufficienti per definire nel merito la fondatezza della predetta decisione cautelare in attesa dell’adozione di altra, più incisiva, misura di protezione degli interessati”.