Attorno alla coppia vi sono in effetti parenti con evidenti e riconosciuti interessi tutt’altro che disinteressati [cfr. dichiarazione di RE 1 secondo cui “l’apertura di tale conto deve essere intesa come anticipazione delle volontà dei curatelati che già nel 1997 ebbero a designare la reclamante e il di lei figlio, già beneficiario in precedenza di un anticipo ereditario per acquistare un’abitazione in Italia, quali eredi universali dei loro beni” (reclamo del 16 settembre 2013 pag. 9)]. La scelta di un curatore esterno alla famiglia appare la soluzione più idonea per garantire al meglio gli interessi dei coniugi stessi e fare, se del caso, chiarezza sugli episodi citati.