1 CC esige che il curatore svolga i propri compiti personalmente. Questo non significa certo che l’esercizio di una curatela non possa avvenire congiuntamente (cfr. art. 402 CC). Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione non ha comunque conferito l'ufficio della curatela a più persone ripartendone i compiti.