È certo acquisito che CUR 1 si è occupato prima di aprile 2013 della gestione corrente dei coniugi e non può essere messo in dubbio che egli è stato per i medesimi una “persona di fiducia”. In concreto non si è però in presenza di un’esplicita espressione di volontà di PI 1 e PI 2 che l’Autorità deve prendere in considerazione. 4.5 Quanto all’idoneità del curatore, criticata dalla reclamante, si rileva che la censura non può essere trascurata. Dagli atti risulta infatti che CUR 1 è da sempre stato “aiutato” da C__________ F__________ nello svolgimento del suo operato.