1 CC, l’Autorità di protezione deve tener conto del desiderio espresso dai curatelati, in concreto la scelta del curatore non è stata formulata dai coniugi ma bensì proposta dall’Autorità, con il consenso del curatore stesso. Oltretutto, per quanto riguarda PI 2, dal certificato medico del 27 maggio 2013 risulta che la stessa non ha più la capacità di discernimento che le permetterebbe di formulare una simile proposta. È certo acquisito che CUR 1 si è occupato prima di aprile 2013 della gestione corrente dei coniugi e non può essere messo in dubbio che egli è stato per i medesimi una “persona di fiducia”.