Secondo il medico la patologia di cui soffre non le consente “una completa autonomia cognitiva, in quanto manifesta disturbi della memoria a breve termine, pone più volte la stessa domanda e presenta disorientamento temporale e iniziali disturbi esecutivi dell’attenzione”. Ora, se è pur vero che, in virtù dell’art. 401 cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione deve tener conto del desiderio espresso dai curatelati, in concreto la scelta del curatore non è stata formulata dai coniugi ma bensì proposta dall’Autorità, con il consenso del curatore stesso.