A mente dell’Autorità la scelta è quindi “parsa la più opportuna e conforme alla legge”. 4.4 Un'attenta lettura dello scritto 30 aprile 2013 dell'PR 1 non permette in vero di ricavare che il legale – che a quel momento dichiarava di intervenire a tutela degli interessi della signora PI 2 – abbia suggerito la designazione di CUR 1 quale curatore. In concreto va di conseguenza in primo luogo accertato se si sia o meno in presenza di un’esplicita espressione di volontà pronunciata dai curatelati alla nomina di CUR 1 quale loro curatore. Dagli atti risulta che, nel periodo antecedente la richiesta di istituire una misura di protezione, il fratello CUR 1 si era occupato dei coniugi (cfr.