La reclamante censura inoltre la risoluzione del 22 luglio 2013 (n. 468) che ha confermato il decreto supercautelare che prevedeva il blocco del conto bancario cointestato alla reclamante e alla sorella. RE 1 lamenta innanzitutto la violazione del diritto di essere sentita. Prima di tale intervento l’Autorità di protezione avrebbe infatti dovuto sentirla. In merito alla contestata apertura del conto cointestato precisa che tale operazione deve essere intesa come anticipazione delle disposizioni testamentarie dei coniugi, che già nel 1997 avrebbero istituito quali eredi la reclamante e il di lei figlio. 4. Reclamo avverso la decisione del 5 agosto 2013 (ris. n. 510) 4.1