– da parte di CUR 1 dal conto intestato ai coniugi. Tale importo sarebbe stato tempestivamente restituito, a comprova dell’inammissi-bilità dell’operazione. La reclamante ritiene inammissibile che l’Autorità di protezione abbia nominato proprio quest’ultimo quale curatore. Oltre a ritenere che il curatore non disponga delle sufficienti competenze per far fronte al mandato conferitogli, RE 1 indica che il curatore dovrebbe essere una persona estranea alla famiglia. La reclamante censura inoltre la risoluzione del 22 luglio 2013 (n. 468) che ha confermato il decreto supercautelare che prevedeva il blocco del conto bancario cointestato alla reclamante e alla sorella.