n. 1); privato i due coniugi dell'esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l'amministrazione e l'uso dei loro redditi, della loro sostanza mobiliare e immobiliare, delle loro entrate e delle loro uscite (disp. n. 2); nominato quale curatore CUR 1 (disp. n. 3) e disposto l'autorizzazione a quest'ultimo, non appena entrerĂ  in funzione, a sbloccare e gestire personalmente i conti bancari intestati ai signori PI 1 PI 2, annullando eventuali procure esistenti su tali conti (disp.