I coniugi hanno accettato l’eventuale nomina di CUR 1, quale loro curatore. E. Esperita l’istruttoria, con decisione n. 468 del 22 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha confermato la citata decisione supercautelare n. 409 del 27 giugno 2013, che prevedeva il blocco dei tre conti bancari indicati, uno dei quali cointestato a PI 2 e RE 1. F. Con decisione n. 510 del 5 agosto 2013 l’Autorità di protezione ha: istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (ex art. 395 CC) in favore di PI 2 e di PI 1 (disp. n. 1);