{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-218_2014-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116304&nX40_KEY=4711086&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "036f0e83bf703758cfa32f89dcddf987"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["9.2013.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.05.2014 9.2013.218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo avverso la scelta di un curatore proposto dal pupillo ed appartenente alla cerchia dei famigliari. Contestazione di un provvedimento cautelare: blocco di un conto bancario cointestato. Violazione del diritto di essere sentito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:22:23", "Checksum": "a902eb7f1ec43586a1107dd22cfd8e73", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.05.2014 9.2013.218\nRegesto:\nReclamo avverso la scelta di un curatore proposto dal pupillo ed appartenente alla cerchia dei famigliari. Contestazione di un provvedimento cautelare: blocco di un conto bancario cointestato. Violazione del diritto di essere sentito\n\n\n6. Tasse e spese seguono la soccombenza (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm). Munita di autonomia amministrativa (art. 16 e 17 LPMA) l’Autorità di protezione, va tenuta così a rifondere alla reclamante un’equa indennità per ripetibili (RtiD II-2011 n. 14; sentenza CDP del 25 giugno 2013 , inc. 9.2013.19).\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo del 16 settembre 2013 è accolto:\nDi conseguenza:\n1.1. Il dispositivo n. 3 della risoluzione n. 510 del 5 agosto 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________ è annullato e gli atti sono ritornati a quest'ultima Autorità affinché provveda alla designazione di un curatore estraneo alla cerchia dei famigliari.\n1.2. La risoluzione n. 468 del 22 luglio 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata, limitatamente al blocco del conto n. 62__________ intestato a PI 2 e ad RE 1 e gli atti sono ritornati a quest'ultima Autorità per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 350.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 400.–\nsono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà ad RE 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili.\n3. Notificazione:\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}