{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-218_2014-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116304&nX40_KEY=4921738&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "036f0e83bf703758cfa32f89dcddf987"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.05.2014 9.2013.218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo avverso la scelta di un curatore proposto dal pupillo ed appartenente alla cerchia dei famigliari. 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Essa non risulta essere stata convocata all'udienza del 10 luglio 2013, né avervi partecipato o venire in qualche modo coinvolta in relazione al blocco del conto in questione, con richiesta di osservazioni. Ad RE 1 non risultano essere state trasmesse né la risoluzione supercautelare del 27 giugno / 1° luglio 2013 né la risoluzione cautelare del 22 luglio 2013. Il suo nominativo non è indicato tra le persone alle quali le citate risoluzioni sono state intimate.\nNelle osservazioni del 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione non ha speso neppure una parola in merito a una simile omissione.\nLa modalità di procedere adottata dall'Autorità di protezione configura una palese violazione del diritto di essere sentita di RE 1. Di conseguenza il reclamo va accolto e la risoluzione impugnata deve essere annullata, limitatamente al blocco del conto intestato alla reclamante e alla sorella (n. 62__________ presso la Banca dello Stato del Canton Ticino, agenzia di __________). L’incarto va pertanto rinviato all’autorità di prima sede perché provveda a sanare la violazione evidenziata.\n5.5 Va ricordato che, limitatamente al blocco del conto cointestato, a seguito della presente decisione la procedura si trova “rimandata” allo stadio in cui si trovava prima dell’emanazione della decisione cautelare annullata, vale a dire quello in cui la misura supercautelare era ancora in vigore. L’annullamento della decisione cautelare fa infatti “rinascere” la misura supercautelare che tutelava il conto cointestato (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1). L'Autorità di protezione va di conseguenza invitata a sentire senza indugio la reclamante RE 1 e a pronunciarsi nuovamente sulla necessità o meno di mantenere il blocco del conto cointestato.\n6. Tasse e spese seguono la soccombenza (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm). Munita di autonomia amministrativa (art. 16 e 17 LPMA) l’Autorità di protezione, va tenuta così a rifondere alla reclamante un’equa indennità per ripetibili (RtiD II-2011 n. 14; sentenza CDP del 25 giugno 2013 , inc. 9.2013.19).\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo del 16 settembre 2013 è accolto:\nDi conseguenza:\n1.1. Il dispositivo n. 3 della risoluzione n. 510 del 5 agosto 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________ è annullato e gli atti sono ritornati a quest'ultima Autorità affinché provveda alla designazione di un curatore estraneo alla cerchia dei famigliari.\n1.2. La risoluzione n. 468 del 22 luglio 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata, limitatamente al blocco del conto n. 62__________ intestato a PI 2 e ad RE 1 e gli atti sono ritornati a quest'ultima Autorità per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 350.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 400.–\nsono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà ad RE 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- - - - - |\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}