{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-218_2014-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116304&nX40_KEY=4921738&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "036f0e83bf703758cfa32f89dcddf987"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.05.2014 9.2013.218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo avverso la scelta di un curatore proposto dal pupillo ed appartenente alla cerchia dei famigliari. 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Per costante giurisprudenza non è però possibile avvalersi di un’indicazione dei rimedi giuridici sbagliata, se la parte o il suo avvocato avrebbero potuto scoprire l’errore semplicemente consultando il testo di legge (DTF 135 III 374 consid. 1.2.2, 135 III 494 consid. 4.4, 134 I 199 consid. 1.3.1, 129 II 125 consid. 3.3, 124 I 255 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 5A_401/2007 del 29 agosto 2007 consid. 4.2). Non è invece preteso che vengano consultati giurisprudenza o dottrina. Le esigenze nei confronti degli avvocati sono naturalmente più elevate. Nei loro confronti viene preteso che procedano ad un controllo sommario (“Grobkontrolle”) delle indicazioni fornite (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2).\nNel caso in esame, l’Autorità di protezione, oltre ad aver indicato erroneamente 30 giorni nei rimedi giuridici, ha definito la risoluzione come decisione “di merito” e non già cautelare, come rettamente avrebbe dovuto fare. La qualifica della decisione n. 468 del 22 luglio 2013 è confusa. In simili circostanze l’PR 1 è stato tratto in inganno dall'inadeguata denominazione della risoluzione in esame. Quindi non siamo in presenza di una negligenza grossolana (DTF 138 I 49) che farebbe ricadere a carico del patrocinatore il mancato rispetto del termine di reclamo fissato dalla legge. Va pertanto riconosciuta la tempestività del reclamo inoltrato nel termine 30 giorni erroneamente indicato dall’Autorità di protezione.\n5.2 Giusta l’art. 445 CC l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).\nLa nozione di provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art. 386 cpv. 1 vCC), tutte le misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario (per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC). Ulteriori condizioni sono l’urgenza della misura e la prognosi favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti, Balser Kommentar Erwachsenenschutz, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 445 CC n.6 segg).\n5.3 Con il reclamo in esame RE 1 insorge, come detto, avverso la risoluzione del 22 luglio 2013 (n. 468) dell’Autorità di protezione che conferma la precedente del 27 giugno 2013 (n. 409). A mente della stessa l’Autorità non avrebbe potuto prendere una simile misura, lesiva peraltro del proprio diritto di essere sentita.\nCon la misura supercautelare del 27 giugno 2013 l’Autorità di protezione aveva ordinato il blocco dei conti dei coniugi PI 1 PI 2 (uno intestato a PI 1, il secondo a PI 2 ed il terzo a quest’ultima e alla reclamante). Tale misura è poi stata confermata con la risoluzione del 22 luglio 2013. Come risulta dalla risoluzione n. 409 l’ordine di bloccare i tre conti sui quali è depositata l’intera sostanza dei coniugi, da intendere come misura preventiva, è stato dato in quanto vi sarebbero “fondati motivi che tale sostanza possa essere indebitamente prelevata da terze persone”. L’autorità ha ribadito anche in questa sede che “tra i motivi di questa decisione vi era il verosimile rischio di prelievi ingiustificati da parte soprattutto di parenti della coppia” e che la misura è parsa prioritaria a tutela degli intessi patrimoniali dei coniugi, messi in serio pericolo da dubbi prelievi di somme effettuate da parenti (cfr. osservazioni del 24 ottobre 2013 n. 5 e 7).\nIl conto per cui è ora contestato il blocco è un conto per il quale i titolari (PI 2 e RE 1) hanno firma collettiva. Dal contratto risulta che i contitolari hanno il diritto di disporre dei valori e degli averi patrimoniali depositati secondo le modalità di firma collettiva (cfr. allegato n. 18 alla risposta del curatore).\n5.4 Il diritto di essere sentito è parte integrante del diritto ad un processo equo a norma dell’art. 6 n. 1 CEDU e dell’art. 29 cpv. 1 Cost. Fed. Nel settore della protezione del minore e dell’adulto, l'art. 445 cpv. 2 CC esplicita per altro in modo chiaro il diritto di essere sentito delle persone interessate dai provvedimenti adottati in via supercautelare inaudita parte, facendo obbligo all'autorità di protezione di dare alle medesime l'opportunità di presentare osservazioni (art. 445 cpv. 2 CC, seconda frase, prima parte). L'Autorità è poi tenuta a prendere in seguito una nuova decisione (cautelare) (art. 445 cpv. 2 CC, seconda frase, seconda parte)."}