{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-218_2014-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116304&nX40_KEY=4921738&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "036f0e83bf703758cfa32f89dcddf987"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.05.2014 9.2013.218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo avverso la scelta di un curatore proposto dal pupillo ed appartenente alla cerchia dei famigliari. 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Circostanza che dimostra che la scelta del curatore, che già si occupava della coppia, sia stata affrettata.\nI due episodi relativi rispettivamente al contestato prelevamento di fr. 50’000.– effettuato da CUR 1 dal conto del fratello (nel mese di settembre del 2012, cfr. osservazioni dell’Autorità di protezione) poi prontamente ristornato sullo stesso conto, come pure all’estinzione del conto bancario intestato ai coniugi avvenuta in aprile 2013 (cfr. allegato 5 alla risposta di CUR 1) e al relativo bonifico dello stesso importo su un nuovo conto cointestato a PI 2 e alla sorella reclamante, sono densi di significato. Simili episodi, tutt’altro che chiari, sono sufficienti a dimostrare la conflittualità della situazione.\n4.7 Nel caso in esame, vista la forte conflittualità e ritenuto inoltre che l’espressione di volontà dei coniugi non può essere definita “esplicita”, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto nominare una persona esterna alla cerchia famigliare, idonea allo svolgimento del mandato e in grado di tutelare al meglio gli interessi dei curatelati.\nAttorno alla coppia vi sono in effetti parenti con evidenti e riconosciuti interessi tutt’altro che disinteressati [cfr. dichiarazione di RE 1 secondo cui “l’apertura di tale conto deve essere intesa come anticipazione delle volontà dei curatelati che già nel 1997 ebbero a designare la reclamante e il di lei figlio, già beneficiario in precedenza di un anticipo ereditario per acquistare un’abitazione in Italia, quali eredi universali dei loro beni” (reclamo del 16 settembre 2013 pag. 9)]. La scelta di un curatore esterno alla famiglia appare la soluzione più idonea per garantire al meglio gli interessi dei coniugi stessi e fare, se del caso, chiarezza sugli episodi citati.\nA ciò si aggiunge che neppure l’idoneità di CUR 1 ad adempiere la funzione di curatore è stata sufficientemente analizzata dall’Autorità, che si è invece limitata a sceglie la persona la cui candidatura le è pervenuta da C__________ F__________ (cfr. scritto di C__________ F__________ ricevuto dall'ARP il 22 maggio 2013), che disponeva già delle procure sui conti dei coniugi (cfr. rapporto 3.5.2013 dell’ARP sul colloquio telefonico con C__________ F__________) e che garantiva il proprio aiuto al curatore indicato.\nAlla luce delle considerazioni di cui sopra, il reclamo va accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 3 della risoluzione n. 510 del 5 agosto 2013 dell'Autorità di protezione va annullato e gli atti ritornati a quest'ultima Autorità affinché provveda alla designazione di un curatore estraneo alla cerchia dei famigliari.\n5. Reclamo avverso la decisione del 22 luglio 2013 (ris. n. 468)\n5.1 Per quanto si dirà sotto, tempestivo è pure il reclamo volto a censurare la risoluzione del 22 luglio 2013, anch’essa emanata durante le ferie giudiziarie.\nNel caso in esame la risoluzione impugnata ha fatto seguito a quella supercautelare (inaudita parte, ai sensi dell’art. 445 cpv. 2 CC) del 27 giugno 2013 (n. 409) e all’audizione di PI 1 e PI 2 del 10 luglio 2013. Questo risulta anche dalla risoluzione ora impugnata che precisa che “gli elementi raccolti in occasione del citato incontro e l’istruttoria esperita sono sufficienti per definire nel merito la fondatezza della predetta decisione cautelare in attesa dell’adozione di altra, più incisiva, misura di protezione degli interessati”.\nOra in concreto la risoluzione n. 468 del 22 luglio 2013 costituisce una decisione cautelare che sostituisce una precedente “supercautelare” (risoluzione n. 409 del 27 giugno 2013) adottata inaudita parte finalizzata alla tutela dei conti di PI 1 e PI 2, in attesa di concretizzare la misura di protezione. La decisione di bloccare i tre conti bancari non mette del resto fine al procedimento, perché un blocco definitivo dei conti sarebbe privo di senso. È in effetti semmai solo la successiva decisione del 5 agosto 2013 che può avere – al momento della crescita in giudicato - effetti definitivi sulla gestione dei conti, nella misura in cui autorizza il curatore designato a “sbloccare e gestire personalmente i conti bancari intestati ai signori PI 1 PI 2” (cfr. disp. n. 4 risoluzione del 5 agosto 2013).\nPosto che con l'odierna decisione (cfr. sopra consid. 4.7) è stata annullata la nomina del curatore autorizzato a “sbloccare e gestire personalmente i conti bancari intestati ai signori PI 1 PI 2” (disp. 4 risoluzione del 5 agosto 2013) la precedente decisione cautelare del 22 luglio 2013 continua ad esplicare i suoi effetti (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1 in fine). Il reclamo in oggetto – diversamente da quanto parrebbe sostenere la reclamante (reclamo pag. 8 verso l'alto) - non è di conseguenza privo d'oggetto.\nGiusta l’art. 445 cpv. 3 CC il termine di ricorso per impugnare una decisione cautelare è di 10 giorni. Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha però erroneamente indicato il termine d’impugnazione di 30 giorni."}