{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-218_2014-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116304&nX40_KEY=4921738&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "036f0e83bf703758cfa32f89dcddf987"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.05.2014 9.2013.218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo avverso la scelta di un curatore proposto dal pupillo ed appartenente alla cerchia dei famigliari. 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Dagli atti risulta che, nel periodo antecedente la richiesta di istituire una misura di protezione, il fratello CUR 1 si era occupato dei coniugi (cfr. scritto 30 aprile 2013 dell'PR 1). Questa circostanza non è contestata. Dal verbale di udienza del 10 luglio 2013 risulta che i coniugi PI 1 PI 2 sono stati informati dell’istanza dell’avvocato PR 1 (30 aprile 2013) volta all’istituzione di una misura di protezione nei loro confronti, della disponibilità del fratello CUR 1 ad assumere il mandato e della disponibilità di C__________ F__________ a coadiuvarlo ed infine l’accettazione dei coniugi alla misura e alla nomina proposta.\nDal certificato medico agli atti (27 maggio 2013 del dott. C__________) emerge che PI 1, malato di Parkinson, pur presentando un rallentamento cognitivo (che motiva l’istituzione di una misura di protezione) conserva “un discreto grado della capacità di intendere e volere per ciò che concerne le decisioni sulla sua persona”. Lo stesso non vale invece per la moglie, affetta da Alzheimer. Secondo il medico la patologia di cui soffre non le consente “una completa autonomia cognitiva, in quanto manifesta disturbi della memoria a breve termine, pone più volte la stessa domanda e presenta disorientamento temporale e iniziali disturbi esecutivi dell’attenzione”.\nOra, se è pur vero che, in virtù dell’art. 401 cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione deve tener conto del desiderio espresso dai curatelati, in concreto la scelta del curatore non è stata formulata dai coniugi ma bensì proposta dall’Autorità, con il consenso del curatore stesso. Oltretutto, per quanto riguarda PI 2, dal certificato medico del 27 maggio 2013 risulta che la stessa non ha più la capacità di discernimento che le permetterebbe di formulare una simile proposta.\nÈ certo acquisito che CUR 1 si è occupato prima di aprile 2013 della gestione corrente dei coniugi e non può essere messo in dubbio che egli è stato per i medesimi una “persona di fiducia”. In concreto non si è però in presenza di un’esplicita espressione di volontà di PI 1 e PI 2 che l’Autorità deve prendere in considerazione.\n4.5 Quanto all’idoneità del curatore, criticata dalla reclamante, si rileva che la censura non può essere trascurata.\nDagli atti risulta infatti che CUR 1 è da sempre stato “aiutato” da C__________ F__________ nello svolgimento del suo operato. Nella lettera del 30 aprile 2013 l’avvocato indicava che “delle questioni correnti si è occupato in questo periodo” il fratello “coadiuvato” dalla signora C__________ F__________. Quest'ultima ha sempre fatto da tramite con l’Autorità di protezione (cfr. colloquio telefonico del 19 giugno 2013; tutte le risoluzioni riguardanti i coniugi PI 1 CUR 1 le sono state trasmesse; anche la signora F__________ era presente all’incontro del 10 luglio 2013). Dal verbale di audizione del 10 luglio 2013 risulta che “C__________ F__________ ha comunicato la sua disponibilità ad aiutare” CUR 1 nei compiti a lui assegnati quale curatore. Dalla email del 3 settembre 2013 indirizzata al segretario dell’Autorità di protezione la signora F__________ ha riconosciuto di essersi occupata della procedura speciale di denuncia spontanea di capitali presso la Divisione delle contribuzioni. Dalla e-mail del 3 settembre 2013 indirizzata all’avvocato della reclamante risulta che il curatore ha dato delega a C__________ F__________ di “aiutarlo nella gestione delle pratiche amministrative”. Anche in questa sede le osservazioni di CUR 1 sono state presentate da C__________ F__________ “a nome” dello stesso curatore.\nL’Autorità di protezione ha riconosciuto in questa sede (osservazioni del 24 ottobre 2013 n. 7) che la nomina di CUR 1 - coadiuvato dalla signora C__________ F__________ nello svolgimento del suo mandato - è parsa la più opportuna e conforme alla legge. L’Autorità ha inoltre rilevato che il curatore “beneficiava dell’aiuto soprattutto amministrativo della signora F__________”, persona dotata delle necessarie conoscenze contabili e a conoscenza dell’intera situazione dei coniugi.\nIn simili circostanze benché “la gestione di due persone degenti in casa per anziani” sia stata in concreto definita “molto limitata” (cfr. risposta del curatore) e che CUR 1 abbia assistito i coniugi in questi anni, non si può comunque negare che questi sia stato aiutato in modo importante dalla signora F__________.\nL’art. 400 cpv. 1 CC esige che il curatore svolga i propri compiti personalmente. Questo non significa certo che l’esercizio di una curatela non possa avvenire congiuntamente (cfr. art. 402 CC). Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione non ha comunque conferito l'ufficio della curatela a più persone ripartendone i compiti. L'aiuto importante fornito dalla signora C__________ F__________ - che come detto ha anche presentato lei le osservazioni nella presente procedura per conto di CUR 1 (curatore designato) - e la mancata formalizzazione di una nomina congiunta con precisa definizione dei ruoli fa nascere più di un dubbio sulle modalità di nomina del curatore e sull'opportunità della scelta operata dall'Autorità di protezione.\n4.6 La situazione dei coniugi, in ogni caso, è tutt’altro che semplice. Non già per l’ammontare dei capitali da gestire, ma semmai per la conflittualità che ruota attorno ai coniugi. Dagli atti risulta infatti che vi sono conflitti di interesse evidenti fra le persone “vicine” ai coniugi PI 1 PI 2."}