{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-218_2014-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116304&nX40_KEY=4921738&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "036f0e83bf703758cfa32f89dcddf987"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.05.2014 9.2013.218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo avverso la scelta di un curatore proposto dal pupillo ed appartenente alla cerchia dei famigliari. 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In merito alla contestata apertura del conto cointestato precisa che tale operazione deve essere intesa come anticipazione delle disposizioni testamentarie dei coniugi, che già nel 1997 avrebbero istituito quali eredi la reclamante e il di lei figlio.\n4. Reclamo avverso la decisione del 5 agosto 2013 (ris. n. 510)\n4.1 Giusta l’art. 450b CC il reclamo deve essere inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Nel caso in esame la risoluzione impugnata del 5 agosto 2013 (n. 510) costituisce una decisione di merito ed è stata ricevuta il 6 agosto 2013. Sospeso dalle ferie (art. 13 lett. b vLPamm) il termine ha pertanto iniziato a decorrere il 16 agosto ed è giunto a scadenza il 16 settembre 2013. Introdotto l’ultimo giorno utile il reclamo è quindi tempestivo.\n4.2 La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, che a norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.\nSecondo l'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato (cpv. 2).\nL'art. 401 cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione, secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze; difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.21; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 1).\nI desideri dei famigliari o di altre persone vicine, di cui è menzione all'art. 401 cpv. 2 CC, devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”, e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 2). Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 4-5).\n4.3 Contestata nel caso in esame è la scelta del curatore operata dall’Autorità di protezione (dispositivo n. 3 risoluzione del 5 agosto 2013). La misura di protezione in quanto tale non è invece messa in discussione (dispositivi ni. 1 e 2).\nNella fattispecie, l’Autorità di protezione, con decisione 5 agosto 2013, dopo aver sentito gli interessati “che hanno confermato la loro richiesta di essere posti al beneficio di una misura di protezione” e ottenuta la disponibilità del fratello CUR 1, ha istituito una curatela generale, conferendo a quest’ultimo il mandato (cfr. risoluzione n. 510).\nOra nelle osservazioni del 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione specifica che la scelta del curatore era stata, a suo dire, suggerita dall'PR 1, quale patrocinatore di PI 2, con scritto del 30 aprile 2013. Questi, oltre a evidenziare la necessità dell’istituzione di una misura di protezione per i coniugi, aveva ricordato che il fratello CUR 1 si era occupato nell’ultimo periodo delle questioni correnti dei coniugi. L’Autorità aggiunge inoltre che all’audizione del 10 luglio 2013 i coniugi avevano accettato la nomina di CUR 1 quale loro curatore (osservazioni punto 6 pag. 3). L’Autorità di protezione giustifica la scelta del curatore (“persona di loro fiducia”), indicando che sarebbe a conoscenza della situazione finanziaria, si sarebbe reso disponibile e sarebbe stato coadiuvato dalla signora C__________ F__________ (osservazioni punto 7). A mente dell’Autorità la scelta è quindi “parsa la più opportuna e conforme alla legge”.\n4.4 Un'attenta lettura dello scritto 30 aprile 2013 dell'PR 1 non permette in vero di ricavare che il legale – che a quel momento dichiarava di intervenire a tutela degli interessi della signora PI 2 – abbia suggerito la designazione di CUR 1 quale curatore."}