{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-218_2014-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116304&nX40_KEY=4921738&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "036f0e83bf703758cfa32f89dcddf987"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.05.2014 9.2013.218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo avverso la scelta di un curatore proposto dal pupillo ed appartenente alla cerchia dei famigliari. 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La gestione ordinaria dei coniugi sarebbe limitata e i conti sarebbero stati nel frattempo dichiarati. A suo avviso alcune operazioni bancarie, sarebbero state effettuate con leggerezza, ossia la chiusura di un conto di PI 2 e la successiva apertura di un conto cointestato con la sorella, qui reclamante.\nCon osservazioni del 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha dichiarato di confermare la propria decisione, evidenziando che già dal 2010 CUR 1, legittimato da due procure, è incaricato di svolgere la gestione amministrativa corrente dei coniugi. “Per quanto noto all’Autorità” il prelevamento di fr. 50’000.– sarebbe stato effettuato a titolo precauzionale su richiesta dello stesso PI 1. L’Autorità di protezione ha evidenziato che in concreto gli interessi patrimoniali dei coniugi erano “messi in serio pericolo” da dubbi prelevamenti effettuati da parenti. La nomina di CUR 1, persona di fiducia dei coniugi, che si era da subito reso disponibile e già a conoscenza della situazione finanziaria, è parsa la soluzione più opportuna. L’Autorità ha messo, per finire, in dubbio la legittimazione attiva della reclamante.\nConsiderato\nin diritto\n1. L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm). In via ancor più sussidiaria si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile (art. 450f CC).\n2. In merito alla legittimazione della reclamante si rileva che giusta l’art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al procedimento (1), le persone vicine all’interessato (2) e le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamen-to o alla modifica della decisione impugnata (3). La nozione di persona “vicina all’interessato” deve essere interpretata in modo esteso. Secondo la dottrina e la giurisprudenza si tratta di una persona che conosce bene l’interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi. L’esistenza di un rapporto giuridico tra le parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto. La legittimazione della persona vicina all’interessato non presuppone necessariamente che gli interessi di quest’ultimo vengano salvaguardati (Messaggio concernente la modifica del CC del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6471; CommFam, Protection de l’adulte, Steck, art. 450 CC n. 24).\nNel caso concreto, posto che la nozione di persona vicina o prossima all’interessato è ampia, la reclamante, sorella di PI 2, appare senza dubbio legittimata nella presente procedura. Per quanto riguarda il reclamo introdotto contro la risoluzione del 22 luglio 2013, la legittimazione dell’interessata è pure data dalla circostanza di essere contitolare di uno dei conti bancari bloccati dalla misura litigiosa, essendo con ogni evidenza direttamente toccata dalla stessa ed avendo di conseguenza un interesse degno di protezione a chiederne la modifica o l’annullamento.\n3. Con il proprio reclamo RE 1 precisa innanzitutto che l’intervento del 30 aprile 2013 dell'PR 1 è avvenuto a seguito di un prelevamento non autorizzato di fr. 50’000.– da parte di CUR 1 dal conto intestato ai coniugi. Tale importo sarebbe stato tempestivamente restituito, a comprova dell’inammissi-bilità dell’operazione. La reclamante ritiene inammissibile che l’Autorità di protezione abbia nominato proprio quest’ultimo quale curatore. Oltre a ritenere che il curatore non disponga delle sufficienti competenze per far fronte al mandato conferitogli, RE 1 indica che il curatore dovrebbe essere una persona estranea alla famiglia."}