{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-218_2014-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116304&nX40_KEY=4921738&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "036f0e83bf703758cfa32f89dcddf987"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.05.2014 9.2013.218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo avverso la scelta di un curatore proposto dal pupillo ed appartenente alla cerchia dei famigliari. 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Violazione del diritto di essere sentito\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nBaggi Fiala |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 (Italia) patr. da: PR 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________ |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la nomina di CUR 1 quale curatore di rappresentanza con amministrazione dei beni in favore di PI 1 (1929) e PI 2 (1928), nonché il blocco di un conto bancario |\ngiudicando sul reclamo del 16 settembre 2013 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 22 luglio 2013 (ris. n. 468) e il 5 agosto 2013 (ris. n. 510) dall’Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 2 (1928) e il marito PI 1 (1929), entrambi domiciliati a M__________, risiedono attualmente presso la Casa __________ dello stesso Comune.\nCon lettera del 30 aprile 2013, “nell’ambito della tutela degli interessi della signora PI 2 “, l’avv. PR 1 ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) l'esistenza di una situazione che imponeva, a suo dire, di valutare la necessità di istituire una misura di protezione per i coniugi PI 1 PI 2. L’avvocato - che poneva l'interrogativo sulla necessità di istituire una curatela generale per il marito e di rappresentanza per la moglie - indicava che delle questioni correnti si occupava in quel periodo CUR 1, fratello di PI 1. Indicava infine che la signora C__________ F__________ era a disposizione dell’Autorità per ogni ulteriore ragguaglio.\nIl 7 maggio 2013 CUR 1 manifestava la sua disponibilità ad assumere la curatela dei coniugi PI 1 PI 2.\nB. Incaricato in tal senso dall’Autorità di protezione (7 maggio 2013), il dott. C__________ (medico curante) ha presentato un certificato sullo stato di salute dei coniugi in merito all’eventuale istituzione di una curatela ai sensi dell’art. 398 CC (procedura avviata dall’Autorità di protezione). Il medico ha rilevato che PI 1, malato di Parkinson, ha “un rallentamento cognitivo che gli impedisce di compiere le attività della vita quotidiana in autonomia, pur preservando un discreto grado della capacità di intendere e volere per ciò che concerne le decisioni della sua persona”. Già prima di ottobre 2012 PI 1 veniva aiutato dal fratello CUR 1 per la gestione dei pagamenti e delle spese correnti. Secondo il medico, anche per la moglie PI 2, malata di Alzheimer, sarebbe auspicabile l’istituzione di una misura di protezione. In relazione a quest'ultima ha evidenziato che attualmente “presenta un buono stato fisico, ma la sua patologia suddetta non le consente una completa autonomia cognitiva, in quanto manifesta disturbi della memoria a breve termine”.\nC. Con decisione supercautelare n. 409 del 27 giugno / 1° luglio 2013 - adottata inaudita parte - l’Autorità di protezione ha ordinato, a titolo di misura preventiva a norma dell'art. 445 CC, il blocco immediato di tre conti bancari aperti presso l’agenzia di __________ della Banca dello Stato del Cantone Ticino (n. 12__________ intestato a PI 1; n. 35__________ intestato a PI 2 e 62__________ intestato a PI 2 e RE 1).\nQuest'ultima decisione ha di fatto sostituito la risoluzione n. 408 del 27 giugno 2013 – adottata pure inaudita parte - che conteneva un errore nell’indicazione del numero di uno dei conti bloccati.\nD. Durante l’audizione del 10 luglio 2013 i coniugi PI 1 PI 2 sono stati informati dell’istanza dell’PR 1 volta all’istituzione di una misura di protezione in loro favore. I coniugi hanno accettato l’eventuale nomina di CUR 1, quale loro curatore.\nE. Esperita l’istruttoria, con decisione n. 468 del 22 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha confermato la citata decisione supercautelare n. 409 del 27 giugno 2013, che prevedeva il blocco dei tre conti bancari indicati, uno dei quali cointestato a PI 2 e RE 1.\nF. Con decisione n. 510 del 5 agosto 2013 l’Autorità di protezione ha: istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (ex art. 395 CC) in favore di PI 2 e di PI 1 (disp. n. 1); privato i due coniugi dell'esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l'amministrazione e l'uso dei loro redditi, della loro sostanza mobiliare e immobiliare, delle loro entrate e delle loro uscite (disp. n. 2); nominato quale curatore CUR 1 (disp. n. 3) e disposto l'autorizzazione a quest'ultimo, non appena entrerà in funzione, a sbloccare e gestire personalmente i conti bancari intestati ai signori PI 1 PI 2, annullando eventuali procure esistenti su tali conti (disp. n. 4).\nG. Mediante reclamo del 16 settembre 2013 RE 1, sorella di PI 2, ha impugnato sia quest'ultima decisione (n. 510), chiedendo la nomina di un nuovo curatore, sia la precedente del 22 luglio 2013 (n. 468), limitatamente al blocco del conto n. 62__________ cointestato alla menzionata sorella e a lei medesima. La reclamante ha precisato che la segnalazione 30 aprile 2013 dell'PR 1 sarebbe avvenuta a seguito di un prelevamento non autorizzato di fr. 50’000.– da parte di CUR 1 dal conto intestato ai coniugi."}