Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha infatti previsto che le relazioni personali devono sempre essere esercitate salvo per “motivi di imprevista forza maggiore comprovata” e dovranno essere recuperate. La richiesta si avvera, oltre che superflua, in ogni caso irricevibile in quanto formulata per la prima volta dinanzi a questa Camera. In sede di ricorso non sono infatti ammesse nuove domande (cfr. art. 63 cpv. 2 vLPamm). Irricevibili sono pure le ulteriori richieste (art. 63 cpv. 2 vLPamm), contenute nel petitum 5, in quanto anche queste formulate per la prima volta dinanzi a questo giudice.