Quanto all'ulteriore richiesta secondo cui "le relazioni personali minime tra padre e figli devono essere sempre esercitate salvo per i seguenti motivi: 1. malattia e/o infortunio dei figli comprovato da certificato medico che attesti l'impossibilità dei figli a recarsi dal padre; 2. Impegni professionali inderogabili del padre", si rileva semplicemente che il dispositivo 1b della decisione impugnata regola già sufficientemente tale eventualità. Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha infatti previsto che le relazioni personali devono sempre essere esercitate salvo per “motivi di imprevista forza maggiore comprovata” e dovranno essere recuperate.