L'Autorità di protezione nella decisione impugnata ha parzialmente accolto l'istanza di RE 1, ripristinando in sostanza l'assetto originario stabilito nella sentenza di divorzio, ossia da venerdì sera a domenica sera. Quanto stabilito nella sentenza del 14 giugno 2013 è il frutto di un'intesa fra i genitori intervenuta in sede di procedura (cfr. risposta del 25 febbraio 2013 della madre; replica dell'11 marzo 2013). Ora neppure il reclamante ne contesta il contenuto in questa sede. Egli postula infatti, come peraltro disposto dall'Autorità regionale di protezione __________ il 14 giugno 2013, che: Le relazioni personali minime tra padre e figli sono così fissate: