Come rilevato dall'Autorità di protezione il fatto che il curatore “non sia di gradimento” al padre non è un motivo sufficiente perché questi venga sostituito. Al proposito si rileva unicamente che le discussioni nate fra le parti per la modifica delle relazioni personali con i figli, che risultano dalla documentazione allegata all'istanza del 19 aprile 2013, sono frutto della richiesta dello stesso RE 1, che già il 6 febbraio 2013 postulava il ripristino del diritto di visita come stabilito nella decisione di divorzio.