Anche l'atto di nomina del curatore prevedeva appunto tra i compiti assegnati quello di “promuovere le relazioni personali tra padre e figli e “agevolare la comunicazione fra i genitori”. Ora dalla documentazione allegata all'istanza appare unicamente che il reclamante fatica ad accettare che il curatore si “intrometta” nella gestione dell'esercizio dei diritti di visita con i figli. Come detto tale compito rientra in quelli assegnatigli per legge. Come rilevato dall'Autorità di protezione il fatto che il curatore “non sia di gradimento” al padre non è un motivo sufficiente perché questi venga sostituito.