Leggendo lo scambio di posta elettronica si evince che il reclamante rimprovera al curatore di compiere “attività in modo autonomo e senza mandato” (cfr. e-mail del 19 aprile 2013). Le discussioni vertevano in particolare sull'esercizio dei diritti di visita. Al riguardo va semplicemente ricordato che uno dei compiti principali del curatore educativo è appunto quello di vegliare a che le relazioni tra genitore e figlio si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità. Anche l'atto di nomina del curatore prevedeva appunto tra i compiti assegnati quello di “promuovere le relazioni personali tra padre e figli e “agevolare la comunicazione fra i genitori”.